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Coronavirus – Sospensione mutui prima casa

Mutui prima casa, come funzionerà la sospensione delle rate per il coronavirus.

Con il decreto «cura Italia» (18/2020) il Governo ha deciso di estendere ulteriormente la platea dei potenziali beneficiari della moratoria sui mutui prima casa. Già concessa con il Dl 9/2020 a chi si è visto sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni, nei prossimi nove mesi anche i lavoratori autonomi potranno richiederla se certificano di aver subìto perdite su base trimestrale pari al 33% sul fatturato. Per di più, per i prossimi nove mesi (cioè fino a circa metà dicembre) è stato eliminato il tetto di 30mila euro di reddito Isee necessario finora per accedere alla misura.


Per presentare la domanda bisogna attendere

Nonostante i decreti legge siano immediatamente operativi, per poter presentare domanda – tramite la propria banca – bisognerà attendere qualche settimana perché sono attesi chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni.

Nel frattempo è bene informarsi e raccogliere l’eventuale documentazione necessaria per non farsi trovare impreparati.


Chi ha diritto alla sospensione delle rate

Innanzitutto, ci sono dei requisiti di base per poter accedere alla moratoria.

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250mila euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30mila euro. Quest’ultimo requisito reddituale è stato però eliminato per i prossimi nove mesi.

Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ed è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.


La documentazione necessaria per accedere ai benefici

Non servirà l’Isee per accedere al fondo, visto la sua difficoltà a “misurare” la situazione recente del nucleo familiare.

Probabilmente basterà un’autocertificazione per le partite Iva che dovranno dichiarare di aver registrato (sulla base delle dichiarazioni Iva) in un trimestre (o in un minor lasso di tempo) successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato risalente all’ultimo trimestre 2019, a causa delle restrizioni operate per contenere l’emergenza da coronavirus.

Da Consap fanno sapere che, anche su questo punto, il ministero dovrà fornire chiarimenti perché non è chiaro quale debba essere il periodo di confronto se si prende in esame un lasso di tempo inferiore al trimestre.

Per quanto riguarda, invece, chi ha subìto una riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione dall’attività è atteso un decreto attuativo di natura non regolamentare del Mef che dovrà “modulare” la durata della sospensionee specificare la documentazione richiesta, da presentare a corredo della domanda. Il modulo e la piattaforma informatica andranno adeguate alle nuove direttive.

A certificare la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro servirà in entrambe i casi un attestato del datore. Non dovrebbe essere difficile superare lo scetticismo iniziale nel rilasciare la documentazione necessaria a circoscrivere la durata di queste situazioni, anche perché la sospensione (o riduzione) potrà sempre essere prorogata.

Nell’aggiornare il regolamento, si presume che il Mef possa indicare a Consap una riduzione minima del lavoro necessaria(una soglia) per accedere al Fondo. In alternativa bisognerà valutare se non sia opportuno legare la durata della sospensione del mutuo alla decurtazione subita o alla durata del “congelamento” dall’attività lavorativa. Un ampliamento strutturale, comunque, dei potenziali beneficiari del Fondo, che si potrà applicare anche quando è stata richiesta la cassa integrazione.


La convenienza per le famiglie

In ogni caso prima di fare domanda è bene valutare la reale convenienza della moratoria. Per la durata della sospensione, infatti, il fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolati sulla base dell’Irs o dell’Euribor (in questo momento ai minimi, addirittura negativi) presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento.

Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento. Finita la sospensione il mutuatario riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione. Su questo punto bisogna ricordarsi che i mutui più datati hanno più capitale e meno interessi da restituire.

Senza contare che accedere al fondo potrebbe significare, per alcuni, precludersi la possibilità di surrogare il mutuo non solo chiaramente durante il periodo di sospensione, ma anche in futuro. Umberto Stivala, esperto di mutui di Facile.it, ricorda che «in passato, ci sono stati istituti di credito che hanno negato la surroga a mutuatari che anni prima avevano fatto ricorso al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate».

Un’alternativa potrebbe essere, ad esempio, aspettare che termini il periodo di criticità per poi optare per una surroga o una rinegoziazione, se necessario allungando il piano di ammortamento per alleggerire la rata.

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