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Superbonus 110%. CarpiCasa te lo spiega facile

Il Decreto Rilancio ha di recente ampliato al 110% l’aliquota di detrazione in merito ai costi sostenuti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli interventi tesi all’efficienza energetica della propria abitazione, quelli di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e inoltre delle infrastrutture per ricaricare i veicoli elettrici negli edifici.
Si tratta, insomma, di quello che viene comunemente designato con il termine Super-bonus.

Ma in che cosa consiste? Che cosa comprende e che cosa esclude? A chi è destinato? CarpiCasa, agenzia sita a Carpi, Modena, in via F. D. Roosevelt, 91, cerca di spiegarlo in modo chiaro.

Anzitutto, è d’obbligo specificare che le detrazioni inerenti al Superbonus vanno ad aggiungersi a quelle già vigenti pari al 50% e tese:

  • al recupero del patrimonio edilizio, soprattutto in materia di riduzione del rischio sismico (in questo caso si tratta di Sismabonus);
  • alla riqualificazione energetica delle abitazioni, ovvero il conseguimento della classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo (in questo caso trattasi di Ecobonus).

Peculiarità del Decreto Rilancio è la possibilità di fruire di un contributo anticipato, ossia di uno sconto da parte dei fornitori dei beni o servizi (lo sconto in fattura) oppure della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

 

In che cosa consiste l’agevolazione?

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda.
Il Superbonus segue criteri specifici per potere essere fruito.

Gli interventi trainanti:

  • isolamento termico di tutte le coperture, solai, pareti e superfici verticali, orizzontali e inclinate che incidano a partire dal 25% sulla totalità della superficie disperdente dell’abitazione o dell’intera unità immobiliare
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione presenti con impianti centralizzati utili per riscaldare gli ambienti oppure rinfrescarli e inoltre per fornire acqua calda sanitaria alle porzioni condivise degli edifici
  • interventi antisismici

È possibile fruire delle detrazioni inerenti al Superbonus anche svolgendo altri interventi a condizione che vengano realizzati unitamente ad almeno una delle opere summenzionate:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici
  • l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

 

A chi non spetta il Superbonus?

Il Superbonus non è fruibile per coloro che intendano effettuare interventi su edifici residenziali: categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Per gli interventi “esclusi” dal Superbonus restano in vigore le agevolazioni già previste dalla legge in materia di efficientamento energetico degli immobili, per i quali la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;

Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, ci si potrà avvalere di una sola delle summenzionate agevolazioni.

Qualora, invece, si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, tenendo conto del limite di spesa di ognuna. In questo caso dovranno essere contabilizzati i costi sostenuti per realizzare ciascun intervento.

L’ultima novità sul piano casa

Possono rientrare nelle detrazioni al 110% anche le demolizioni e ricostruzioni edilizie.

Cos’è il “Piano Casa”?

Un insieme di norme che disciplinano ampliamenti o ricostruzioni di edifici, sul-la base di regolamentazioni regionali.

I Comuni sono già autorizzati a rilasciare permessi utili a incrementare le dimensioni di edifici abitativi esistenti fino al 20 per cento del loro volume o della superficie coperta.
Inoltre, sarà possibile abbattere e ricostruire, anche in una zona diversa, edifici risa-lenti a prima del 1989 che necessitino di essere adeguati agli standard qualitativi, energetici e di sicurezza.

In questo caso, la ricostruzione può essere autorizzata prevedendo un ampliamento dei volumi del 30 per cento, elevabile sino al 35, a condizione che le opere siano effettuate con tecniche di bioedilizia o che prevedano l’installazione di impianti ad energie rinnovabili.

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